Delitti contro l'Economia Pubblica, Industria e Commercio

I Delitti contro l’Economia Pubblica, l’Industria ed il Commercio sono disciplinati dal Capo Secondo Titolo VIII del Codice Penale e sono divisibili in due gruppi: Delitti contro l’Economia Pubblica e Delitti contro l’Industria ed il Commercio. Prima di proseguire è opportuno esplicitare cosa si intende per “economia pubblica” e per “commercio” e per “industria”.
Per Economia Pubblica si intende quell’insieme di attività economiche svolte all’interno di un determinato stato.
Per Commercio si intende, invece, l’attività di acquisto e vendita prodotti svolta abitualmente da un soggetto, mentre per
Industria si intende l’attività svolta all’attività di produzione.
Dunque i reati contro l’Economia Pubblica, l’Industria ed il Commercio mirano a tutelare l’interesse pubblico e la ricchezza pubblica, salvaguardano la normalità degli scambi economici nell’ambito del commercio e delle produzione, tutelano il lavoro in sé e per sé considerato, tutelano sia la libertà di industria che la libertà di commercio e la fiducia che la collettività ripone nello stesso.