I Delitti contro l’Economia Pubblica, l’Industria ed il Commercio sono
disciplinati dal Capo Secondo Titolo VIII del Codice Penale e sono
divisibili in due gruppi: Delitti contro l’Economia Pubblica e Delitti
contro l’Industria ed il Commercio. Prima di proseguire è opportuno
esplicitare cosa si intende per “economia pubblica” e
per “commercio” e per “industria”.
Per Economia Pubblica si intende
quell’insieme di attività economiche svolte all’interno di un
determinato stato.
Per Commercio si intende, invece, l’attività di
acquisto e vendita prodotti svolta abitualmente da un soggetto, mentre
per Industria si intende l’attività svolta all’attività
di produzione.
Dunque i reati contro l’Economia Pubblica, l’Industria
ed il Commercio mirano a tutelare l’interesse pubblico e la ricchezza
pubblica, salvaguardano la normalità degli scambi economici nell’ambito
del commercio e delle produzione, tutelano il lavoro in sé e per sé
considerato, tutelano sia la libertà di industria che la libertà di
commercio e la fiducia che la collettività ripone nello stesso.